
Industria 4.0
Organismo di Certificazione Macchineesegue l’attività di Verifica Conformità in ottica 4.0 di terza parte, al fine di valutare che le apparecchiature siano conformi ai requisiti richiesti per beneficiare dell’imposta credito.
IL CONTESTO
Con l’obiettivo di promuovere e incentivare l’acquisto da parte delle imprese italiane di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, la Legge di Bilancio 2022 ((Legge 30 dicembre 2021, n. 234) prorogata al 2025 e rimodulatala misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali in chiave Transizione 4.0.
Aziende che investono in beni strumentali materiali 4.0 tra il 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026, a condizione che il relativo ordine sia accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2025 e il pagamento anticipato sia effettuato per almeno il 20% del costo di acquisto, possono accedere al Credito d’imposta per beni strumentali materiali 4.0 (Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex iperammortamento). p>
Per le aziende che investono in beni immateriali 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232) sono previsti i seguenti tempi di investimento:
- fino al 31 dicembre 2023 (o entro il 30 giugno 2024) al 20% del costo,
- dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (o entro il 30 giugno 2025) nella misura del 15% del costo,
- dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026) nella misura del 10% del costo.
A seconda del tipo e del periodo di investimento, le percentuali di credito possono variare come segue:
di cui all’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 Dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (oppure entro il 30 giugno 2026, con saldo del 20% di acconti entro il 31/12/2025) 20% (fino a 2,5 milioni di euro)
10% (da 2,5 a 10 milioni di €)
5% (da 10 a 20 milioni di €) Attività immateriali
di cui all’allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 Fino al 31 dicembre 2023 (oppure entro il 30 giugno 2024, con saldo del 20% degli acconti entro il 31/12/2023)
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, con saldo del 20% delle anticipazioni entro il 31/12/2024)
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, con saldo del 20% degli anticipi entro il 31/12/2025) 20% (fino a 1 milione di €)
15% (fino a 1 milione di euro)
10% (fino a 1 milione di euro)
Perché contattare ECM?
Le aziende che richiedono l’accesso al credito d’imposta sono tenute a presentare e conservare la idonea documentazione a dimostrazione dell’effettivo carico sostenuto e della corretta determinazione dei costi ammissibili. Per accedere alle agevolazioni previste per gli investimenti di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, occorre produrre:
- una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o perito industriale
- oppure, un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, con relativa relazione tecnica che lo accompagna
- oppure, una dichiarazione del legalmente rappresentato (solo per beni di valore inferiore a 300 mila euro).
Questa certificazione deve dimostrare che la merce possiede requisiti tecnici come di inserirli negli elenchi degli Allegati A e B e sono interconnessi al sistema di gestione della produzione o dell’approvvigionamento aziendale.
CERTIFICARE LA CONFORMITÀ DELL’IMMOBILE AI REQUISITI È UN’ATTIVITÀ COMPLESSA, CHE RICHIEDE L’INTERVENTO DI PERSONE ALTAMENTE SPECIALIZZATE, CON SPECIALISTI E COMPETENZE TECNICHE MULTIDISCIPLINARI.
Qualora si riscontrassero errori o irregolarità nell’attività di controllo dell’utilizzo del credito d’imposta da parte delle autorità competenti, si potrebbe incorrere nelle relative sanzioni amministrative e/o penali applicabili a seconda dei casi.
ECM svolge l’attività come terza parte indipendente Terza verifica di conformità in ottica 4.0, al fine di verificare la rispondenza delle apparecchiature ai requisiti richiesti per accedere al credito d’imposta, sia per i beni di valore superiore a 300.000 euro che per i beni di valore inferiore, riducendo i rischi che si possono incontrare limitandosi all’autocertificazione.
In qualità di Organismo di Certificazione accreditato per la Certificazione di Sistemi di Gestione ai sensi della norma EN ISO/IEC 17021 e per la Certificazione di Prodotto ai sensi della norma EN ISO/IEC 17065, ECM è autorizzata al rilascio del Certificato di Conformità , attestante che il bene presenta caratteristiche tecniche tali da essere incluso negli Allegati A e B della Legge n. 232 del 2016 ed è interconnesso al sistema di gestione della produzione aziendale o alla rete di fornitura.